Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 24/12/2003 n. 355

Art. 7. Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia

1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della Legge 1 agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 2, del Decreto-Legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: «nel triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2004-2006». Al comma 7, primo periodo, del medesimo

articolo 38, le parole: «Per il triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2004-2006». Riferimenti normativi:

-Si riporta il testo dell'art. 38, commi 5 e 7, della Legge 1 agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto di merci, come modificato dalla Legge qui pubblicata: «5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 20042006. Qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID). La misura del contributo è stabilita con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del comma 6.». «7. Per il triennio 2004-2006, il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualità del triennio, è finalizzato al rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci effettuato con le modalità definite al comma 5; per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali.».

Art. 8. Comitato centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nella qualità di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della Legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, restano in carica fino alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla scadenza del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai sensi del presen- D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. te articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 della citata Legge n. 298 del 1974. Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della Legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»: «Art. 3. (Comitato centrale). - Il comitato centrale è composto

a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente

b) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, del commercio estero, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro

c) da quattro rappresentanti delle regioni, di cui uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni dell'Italia centrale, meridionale e settentrionale. Le modalità per la designazione dovranno essere fissate dal regolamento di esecuzione della presente Legge

d) da dodici rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonchè delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. I componenti del comitato sono nominati con Decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Le nomine avvengono su designazione: del presidente del Consiglio di Stato per il componente di cui alla lettera a); dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera b); delle rispettive associazioni nazionali per i componenti di cui alla lettera d). Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori molo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentatività delle associazioni nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla lettera d) del presente articolo e alla lettera f) del successivo art. 4. Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera d) . I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. «Art. 4. (Comitati provinciali) . Ogni comitato provinciale è composto

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente

b) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vice-presidente

c) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comi tato

d) da un funzionario dell'intendenza di finanza

e) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato

f) da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente art. 3

g) da un esperto. I componenti del comitato provinciale sono nominati con Decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. Le nomine avvengono su designazione: del prefetto, per il componente di cui alla lettera c); della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla lettera e); delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera f); della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera g). Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera f).

Art. 5. (Comitati regionali) . Ogni comitato regionale è composto dall'assessore ai trasporti della regione, che lo presiede, dai vicepresidenti dei comitati provinciali e dal direttore dell'ufficio periferico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui al precedente art. 2, lettera c) . Il comitato regionale elegge un vicepresidente, scelto tra i vicepresidenti dei comitati provinciali di cui all'ultimo comma dell'art. 4. D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Art. 6. (Componenti effettivi e supplenti) Nel comitato centrale e nei comitati provinciali, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare. I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalità e con gli stessi provvedimenti dei componenti effettivi. Per il componente di cui alla lettera a) del precedente art. 4, la nomina del supplente avviene su designazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Ad eccezione di quelli indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 4, i componenti dei suddetti comitati che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità previste dal secondo comma dello stesso art. 4.

Art. 7. (Durata del mandato) . I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il quinquennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.»

Art. 9. Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, è prorogato al ((30 aprile 2005.)) Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo Decreto legislativo n. 372 del 1999. Riferimenti normativi:

-Si riporta il testo dell'art. 4, comma 14, del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante: «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»: «14. Tutti i procedimenti devono essere comunque conclusi entro il 30 ottobre 2004.».

Art. 10. Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene

1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonchè delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004. (( Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi. ) ) Riferimenti normativi:

-Si riporta il testo degli articoli 48, comma 2 e 51, commi 6-bis, 6-ter, e 6quinquies del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario. «2. Al Consorzio partecipano

a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene

b) i trasformatori di beni in polietilene

c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene

d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.». «6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e 12 e 48, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.». 6-ter. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti

 

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